Il consiglio è un organo della regione che, analogamente ad altri organi di rilevanza costituzionale, dispone di personalità giuridica, regolamenti autonomi, un proprio bilancio e un proprio personale, distinti da quelli della giunta regionale. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono stati istituiti dopo il 1970.
A livello nazionale i Consigli sono coordinati attraverso la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. A livello europeo, i presidenti dei Consigli regionali partecipano alla Conferenza delle assemblee legislative regionali europee (CALRE).
Con la legge costituzionale nº1/1999, ai sensi del rinnovato articolo 122 della Costituzione, il sistema elettorale regionale è rimesso alla disciplina delle singole regioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.
I Consiglieri sono eletti dai cittadini italiani residenti nella regione che siano maggiorenni entro il primo giorno dell'elezione; sono eletti senza alcun vincolo di mandato.
È previsto un sistema di elezione proporzionale con premio di maggioranza (introdotto con la legge 43/1995, valida per le regioni ordinarie), per cui è stabilito un premio variabile di un certo numero di consiglieri, il cui effetto è quello di attribuire alla coalizione dei partiti vincente sempre la maggioranza dei consiglieri in seno al Consiglio regionale.
La legge determina i casi di esclusione dall'elettorato attivo e da quello passivo, nonché la disciplina dei subentri.[1]
Esclusione elettorato attivo
Sono esclusi dall'elettorato attivo della regione:
coloro che sono stati dichiarati falliti;
coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione della sorveglianza.
Esclusione elettorato passivo
Sono esclusi dall'elettorato passivo della regione:
capi e vicecapi della polizia;
gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
i direttori generali dei ministeri;
gli ufficiali delle forze armate;
i magistrati.
La carica di consigliere regionale è inoltre incompatibile con quella di deputato, senatore o parlamentare europeo (art. 122 Cost.), anche se poi la legge ordinaria concede tre mesi per optare fra queste cariche.
Scioglimento
Il Consiglio regionale può essere sciolto (Art. 126 della costituzione):
per scadenza naturale del mandato (5 anni);
se sono stati commessi atti contro la Costituzione Italiana o gravi violazioni di legge;
per le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali.
con decreto motivato del presidente della Repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori per le questioni regionali.
Composizione
Questa voce o sezione deve essere rivista e aggiornata appena possibile.
Commento: Aggiornare la composizione e la presenza dei presidenti della giunta regionale.
Sembra infatti che questa voce contenga informazioni superate e/o obsolete. Se puoi, contribuisci ad aggiornarla.
I Consigli regionali, per le regioni a statuto ordinario, sono composti da un minimo di 20 a un massimo di 80 consiglieri, secondo quanto stabilito dai singoli statuti regionali. Il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 prevede che il numero massimo di consiglieri, escluso il presidente, deve essere uguale o inferiore a 20 per le regioni con una popolazione fino a un milione di abitanti; uguale o inferiore a 30 per le regioni con una popolazione fino a due milioni di abitanti; uguale o inferiore a 40 per le regioni con una popolazione fino a quattro milioni di abitanti; uguale o inferiore a 50 per le regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; uguale o inferiore a 70 per le regioni con una popolazione fino a otto milioni di abitanti; uguale o inferiore a 80 per le regioni con una popolazione superiore a otto milioni di abitanti. Il decreto si ispira alla corrispondente legislazione amministrativa e considera esterno e aggiuntivo il seggio riservato al presidente della regione.[2][N 1] Ben più generosi sono invece i parametri delle regioni a statuto speciale, che variano da un minimo di 35 consiglieri per la Valle d'Aosta (uno ogni 4 000 abitanti) a un massimo di 70 per la Sicilia (uno ogni 70 000 abitanti).
Ufficio di Presidenza; è composto dal presidente del Consiglio, da 2 vice presidenti e da due segretari. Spetta all'ufficio mantenere la disciplina delle sedute del Consiglio e dirigere gli uffici che dipendono dal Consiglio stesso.
Commissioni consiliari, che possono essere permanenti o speciali; queste hanno funzioni referenti nel procedimento legislativo, o di controllo, di indagine o conoscitive sulle materie di competenza regionale.
Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consigliari, è presieduta dal presidente del Consiglio; ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio e delle commissioni regionali.
Funzioni
Le funzioni del Consiglio regionale si suddividono in funzioni:
legislative
Il Consiglio regionale esplica le funzioni legislative sulle materie di competenza regionale. In particolare legifera sulle materie su cui la Regione ha competenza esclusiva, e in quelle su cui la Regione ha competenza complementare riguardo a quella dello Stato, rispetto alle quali legifera nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge ordinaria (art. 117 cost.). Il Consiglio ha potere di iniziativa legislativa ordinaria, in quanto ha la facoltà di presentare al Parlamento, proposte di legge anche per materie per le quali non ha competenza, ma che hanno rilevanza per la Regione. Spetta al Consiglio regionale, l'approvazione e la modifica dello Statuto regionale.
amministrative
Spettano al Consiglio l'amministrazione degli uffici e dei servizi dell'ente regione, e l'organizzazione del personale regionale, oltre che le funzioni regolamentatrici riservategli dallo Statuto regionale.
di controllo
Il Consiglio regionale esplica funzioni di controllo sull'operato del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale. In particolare il Consiglio approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione della Regione redatto dalla giunta. In mancanza di tale approvazione, tramite legge regionale, il Consiglio regionale, può autorizzare la giunta e il presidente, all'esercizio provvisorio. Sempre il Consiglio approva, entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio consuntivo della Regione per l'esercizio dell'anno precedente (ad esempio entro il 31 luglio del 2000 si doveva approvare il bilancio consuntivo del 1999).
di indagine e d'inchiesta
Queste funzioni, svolte su materie di interesse regionale, vengono normalmente svolte tramite delle commissioni consiliari, appositamente costituite.
di indirizzo politico
La maggior parte degli statuti delle regioni ordinarie attribuisce al Consiglio il potere di determinare l'indirizzo politico e amministrativo della regione.
Regioni a statuto speciale
Sicilia
In Sicilia l’organo legislativo, in forza della particolare autonomia dell’isola e della sua storia, ha dignità parlamentare e prende il nome di Assemblea regionale siciliana. Si tratta del primo organo legislativo della Repubblica italiana tornato a riunirsi dopo la seconda guerra mondiale, nel 1947, è composto da 70 deputati regionali, a partire dalle elezioni regionali del 2017. La sede dell'Assemblea è il Palazzo dei Normanni, a Palermo, capoluogo dell'isola.
Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (sl. Deželni svet, fri. Consei regjonâl, ted. Regionalrat) svolge la sua attività a Trieste ed è composto da 49 membri.[N 2] Ciascun consigliere regionale per poter esercitare le sue funzioni deve prestare giuramento davanti all'assemblea secondo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello stato e della regione".
Dopo averlo fatto in lingua italiana, è data facoltà ai consiglieri di ripetere il giuramento anche in una delle lingue dei gruppi linguistici della regione (friulano, sloveno e tedesco).
Il Consiglio regionale non è eletto direttamente, ma è composto dai consiglieri dei due consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. Prima della riforma del 2001 avveniva l'opposto: veniva eletto il Consiglio regionale, e i consiglieri erano anche consiglieri provinciali della provincia in cui erano stati eletti.
Il Consiglio regionale è per questo privo di quasi tutti i poteri assegnatigli, in quanto esercitati dei Consigli delle due province autonome di Trento e di Bolzano.
Valle d'Aosta
In Valle d'Aosta il Consiglio regionale ha anche il nome francese di Conseil de la Vallée, ed è composto da 35 membri.
Composizione consigli regionali
Questa voce o sezione sull'argomento politica non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
Numero di consiglieri regionali per partito politico, sono inclusi i partiti nazionali e i partiti regionali presenti alla Camera o al Senato:[senza fonte]
^Ad esempio, in Basilicata con l'Art. 7, comma 10, legge regionale nº35/2012, l'assise è stata ridotta a 20 membri (escluso il presidente della Giunta) dalla consiliatura successiva all'approvazione del provvedimento.
^In seguito alla riforma costituzionale del 2013 che ha ridotto la previgente assemblea di 59 membri.
^Nel gruppo Federalisti Progressisti - Partito Democratico
^4 in Rassemblement Valdôtain, 2 Pour l'Autonomie, 1 Area Democratica - Gauche Autonomiste in Progetto Civico Progressista, 1 Stella Alpina, 1 all'interno di Evolvendo nel gruppo misto