La dottrina costituzionalistica usa distinguere i casi in cui viene esercitata la supplenza in casi di impedimento temporaneo o permanente, a seconda che vi sia un Presidente della Repubblica in carica al momento dell'esercizio delle funzioni presidenziali.[N 2]
Il caso più frequente in cui si verifica la supplenza è il caso di dimissioni del Capo dello Stato; inoltre, in virtù di una interpretazione dell'art. 86 impostasi nel tempo, il Presidente del Senato può supplire le funzioni di Presidente della Repubblica anche durante una visita all'estero del titolare della carica, qualora sia da quest'ultimo incaricato.[3]
L'articolo 86 della Costituzione
La figura del presidente supplente non è esplicitamente prevista dal testo costituzionale, ma è ricavabile dalla disposizione contenuta nell'art. 86, che recita:
«Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.»
L'art. 86 delinea appunto l'istituto giuridico della supplenza, previsto in casi di impedimento e attivato quando necessario in forza della Carta costituzionale, indipendentemente dalla volontà del titolare dell’ufficio presidenziale in carica.[3]
La funzione di supplenza del Presidente del Senato consente la continuità delle funzioni e delle competenze dell'organo presidenziale,[4][5][6] che altrimenti risulterebbero interrotte nei casi di impedimento della persona del presidente e di vacanza della carica. Il principio della continuità del potere, e in particolare di quello degli organi costituzionali (quale è il Presidente della Repubblica), è fondamentale in quanto collegato strettamente al buon funzionamento dell'assetto organizzativo delle istituzioni dello Stato.[7]
Durante le sedute dell'Assemblea Costituente era stato inoltre previsto anche l'istituto della delega, ossia un atto volontario di concessione del Capo dello Stato al delegato di specifici poteri, ad esclusione dei cosiddetti "poteri di autonoma determinazione". In ultima istanza la delega fu rigettata dall'Assemblea Costituente, legando il conferimento dei poteri di Capo dello Stato in capo al Presidente del Senato solo al ricorrere di eventi oggettivi e non alla volontà di concessione del titolare della carica.[3][8]
La scelta in favore del presidente del Senato
Le scelte operate nelle varie costituzioni rispecchiano la varietà delle forme di governo: la distribuzione dei poteri nei momenti critici di stallo istituzionale mira ad assicurare il particolare sistema di bilanciamento dei poteri proprio di ciascuna Costituzione, per impedire rivoluzioni del sistema istituzionale con l'accumulo di cariche costituzionali.
Nell'ordinamento costituzionale italiano la scelta di chiamare alla supplenza del presidente della Repubblica il presidente del Senato fu essenzialmente dovuta a motivi di simmetria nella distribuzione dei poteri, in quanto il presidente dell’altro ramo del Parlamento è chiamato dalla Costituzione a indire l'elezione del nuovo Capo dello Stato[L 1] e a presiedere il Parlamento in seduta comune[L 2] integrato dei delegati regionali che lo eleggerà.[N 3][L 3]
L'opzione adottata non è stata immune da critiche: in seno all'Assemblea Costituente si propose l'alternativa di affidare la supplenza al Presidente del Consiglio dei ministri.[9][10] Al contrario in dottrina si è fatta presente l'opportunità di evitare tale evenienza sottolineando come, con una supplenza del Presidente del Consiglio, sarebbe venuta meno la garanzia della firma-controfirma: secondo l'articolo 89 della Costituzione infatti tutti gli atti del Presidente della Repubblica, eccettuate le dimissioni, devono avere la controfirma governativa.[L 4]
Fu inoltre esclusa l'opzione di affidare la supplenza al presidente della Corte costituzionale, in quanto è proprio quest'ultimo chiamato a presiedere il collegio giudicante in caso di incriminazione del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione.[L 5][11]
La posizione giuridica del supplente
Di fronte alla intenzionale genericità dell'articolo 86[2] e a causa dello scarso ricorso all'istituto della supplenza nella prassi, la dottrina è intervenuta a delinearne il contenuto. Vi è attualmente tra i costituzionalisti un dibattito sul carattere organico o personale dell'istituto.
Chi afferma che si è di fronte a una supplenza di organo,[12] afferma che il Presidente del Senato debba essere considerato solo come tale, dunque esclude la possibilità di riconoscergli la tutela penale che è assicurata al presidente della Repubblica[L 6] e nega la possibilità di sottoporlo alla responsabilità di fronte alla Corte costituzionale;[L 5] il Presidente del Senato rimarrebbe dunque nella identica posizione in cui si trovava prima dell'impedimento del presidente della Repubblica, ma ciononostante i suoi atti avrebbero la stessa efficacia di quelli dello stesso.[13]
Al contrario, dal carattere personale della supplenza[6] (il che significa che è la persona del Presidente del Senato ad assumere temporaneamente la Presidenza della Repubblica) conseguono deduzioni opposte, con l'ulteriore conseguenza dell'incompatibilità per il presidente supplente di svolgere le funzioni di presidente a Palazzo Madama[14][15][N 5] e dell'inammissibilità per un vicepresidente del Senato di assumere la supplenza al Quirinale.[16][17]
I poteri del presidente supplente
Particolarmente dibattuta è la questione se tutti o solo alcuni dei poteri del presidente della Repubblica possano essere esercitati dal supplente. Durante la seduta dell'Assemblea Costituente del 22 ottobre 1947, il deputato Egidio Tosato affermò che il potere di sciogliere anticipatamente le Camere non potesse essere esercitato dal supplente vista la natura "interinale" del suo ufficio.[9][18][19]
Il testo costituzionale non si esprime volutamente sui poteri del Presidente supplente, non volendo interdire poteri potenzialmente necessari per la risoluzione di situazioni straordinarie.[2]
Si sono sviluppate principalmente due ipotesi in merito all'esercizio dei poteri da parte del supplente:
La prima ipotesi è conforme al pensiero di Leopoldo Elia[20] e Carlo Gessa[21], secondo cui tutte le norme della Costituzione che si riferiscono al presidente della Repubblica, eccetto quelle sull'elezione e sui requisiti per essere eletto, devono intendersi riferite al presidente supplente, ad esempio quello di sciogliere le Camere.
La tesi opposta rileva che, vista la natura temporanea dell'ufficio, il supplente non abbia la pienezza dei poteri spettanti al Presidente della Repubblica,[22][23] il che significa che sono a lui negati i poteri che implichino una “autonoma determinazione” (conferimento dell'incarico di presidente del Consiglio, nomina del governo, scioglimento delle camere) se non assolutamente necessario,[24] secondo un principio di correttezza costituzionale volto a non alterare gli equilibri tra i poteri dello Stato.[25] Questa ipotesi, secondo ormai buona parte della dottrina, prevede dunque che il supplente debba limitarsi al lavoro di ordinaria amministrazione[4][15][26][27][28], rinviando il più possibile tutti gli atti non necessari o urgenti in modo che se ne occupi un Capo dello Stato nel pieno esercizio delle sue funzioni,[2] parificando di fatto i poteri del supplente a quelli del titolare della carica durante il semestre bianco.[29]
Sono state comunque sviluppate nel corso del tempo diverse ipotesi in merito agli effettivi poteri del supplente, presentando opinioni diverse anche rispetto ai singoli poteri propri della carica di Capo dello Stato.[30]
Esercizio di poteri del presidente supplente nella prassi
Nel caso delle dimissioni del governo Cossiga II nel settembre 1980, il presidente supplente Amintore Fanfani decise di riservare ogni decisione in merito al da farsi al presidente Pertini, di ritorno dal viaggio di Stato in Cina.[31]
Le ipotesi di supplenza
I due commi dell'art. 86 della Costituzione configurano le due fattispecie di supplenza che danno luogo a due diverse conseguenze:
Impedimento temporaneo (impedimento sede plena[32]), a cui segue soltanto la supplenza (a questa fattispecie è ricondotta l'ipotesi di infermità momentanea, una generale situazione di inabilità fisica o psichica, quella della supplenza per viaggio all'estero, ma anche una eventuale sospensione cautelare dalla carica presidenziale disposta discrezionalmente dalla Corte costituzionale nel caso di una sua messa in stato d’accusa da parte dal Parlamento in seduta comune[33]);
Impedimento permanente (impedimento sede vacante[32]), a cui segue la supplenza e l'elezione di un nuovo presidente (rientrano qui oltre alle ipotesi di morte e dimissioni, espressamente menzionate, le generiche e disparate ipotesi di malattie permanenti e impedimenti giuridici vari[N 6]).
In dottrina, in particolare secondo l'opinione del giurista Giuseppe Guarino[34], si fa notare come i due commi si distinguono fra loro non per gravità ma per durata: in entrambi i casi deve trattarsi di impedimento assoluto; assoluto e temporaneo nel primo, assoluto e permanente nel secondo.[35][36] Naturalmente, l'impedimento assoluto deve avere un carattere oggettivo.[2]
Tuttavia la genericità della norma costituzionale[3] genera non pochi aspetti critici:
il primo è dato dalla indeterminatezza temporale della supplenza, ossia quanto sia destinata a perdurare la temporaneità dell'impedimento;
il secondo riguarda l'accertamento materiale dell'impedimento, ossia chi sia preposto a determinare l'impedimento del Capo dello Stato, sia esso temporaneo o permanente;
il terzo attiene a quali siano i criteri-guida che segnano il passaggio da temporaneità a permanenza dell'impedimento;
il quarto riguarda i poteri e la posizione giuridica del supplente.[32]
Determinazione dell'impedimento e caso Segni
Come detto, il testo costituzionale non disciplina quale sia l'organo preposto a determinare l'impedimento del Presidente della Repubblica. Tale problematica affiorò il 7 agosto 1964, quando il presidente Antonio Segni fu colpito da una trombosi cerebrale durante un colloquio con il presidente del Consiglio dei ministri Aldo Moro e con il ministro degli esteri Giuseppe Saragat.
In quel caso, i professori Challiol, Fontana e Giunchi, medici curanti del Presidente, redassero un bollettino medico, il quale accertò lo stato di impedimento fisico del Presidente[37]; tale bollettino medico fu poi ufficializzato dal segretario generale della Presidenza della RepubblicaPaolo Strano.[4]
In conseguenza di ciò il Presidente del Consiglio Moro convocò il Consiglio dei ministri, che diede atto che il Presidente della Repubblica fosse impedito nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente del Senato Cesare Merzagora, avuto comunicazione di ciò, convocò i presidenti della Camera e del Consiglio dei ministri per accertare formalmente l'impedimento temporaneo e legittimare il ricorso all'istituto della supplenza. Fu dunque pubblicato in Gazzetta Ufficiale un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri che decretava l'assunzione dell'esercizio delle funzioni di Capo di Stato da parte del presidente del Senato.[L 7]
Il 10 agosto la supplenza fu dunque assunta dal presidente del Senato Merzagora, che la esercitò per quasi quattro mesi, sino al 6 dicembre dello stesso anno, quando il Presidente Segni si dimise.[L 8] In ragione del carattere volontario delle dimissioni del presidente, non si presentò mai la fattispecie dell'impedimento permanente.
Dunque, a causa della mancanza di disciplina costituzionale in merito e alla scarsa frequenza di casi di impedimento nella prassi, attualmente non esiste una norma o una consuetudine che disciplini la determinazione dell'impedimento del Capo dello Stato, se non la prassi applicata nel 1964 e limitatamente alla fattispecie dell'impedimento temporaneo.
L'istituto della supplenza per viaggio all'estero è stato ampiamente dibattuto dalla dottrina[13][34][38][39][40][41], venendo delineato più dalla prassi che dal testo costituzionale, poiché rappresenta una fattispecie non espressamente prevista dall'art. 86 della Costituzione.
Tale istituto, già adoperato durante la presidenza Saragat[L 9] e preso in considerazione già in passato nel caso del primo viaggio all'estero di un Presidente della Repubblica[42][43], prese a tutti gli effetti piede quando il presidente Sandro Pertini scelse di ricorrere alla supplenza nel caso del suo viaggio in Cina del settembre 1980.[L 10] Successivamente, essa fu adoperata in tutti i casi di viaggi superiori ad una settimana, divenendo prassi[3] fino alla presidenza di Sergio Mattarella.[N 7]
Durante la supplenza per viaggio all'estero del presidente Saragat nel 1967, fu un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri ad annunciare l'esercizio temporaneo di funzioni del Capo dello Stato da parte del Presidente del Senato.[L 9] Nel 1980 invece fu emanato un decreto del presidente della Repubblica, controfirmato dal presidente del Consiglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.[L 10] Da allora quest'ultimo è il normale procedimento nei casi di supplenza per viaggio all'estero.[3]
Ad oggi l'istituto della supplenza per viaggio all'estero, considerata la prassi aldilà del dibattito dottrinario, resta comunque dipendente dalla volontà discrezionale del Presidente della Repubblica, che può scegliere quali funzioni delegare al proprio supplente, potendo di fatto rendere la supplenza solo parziale.[3][44] In questo caso specifico è preferibile parlare appunto di supplenza parziale e circoscritta alle funzioni del Capo dello Stato in relazione alle attività istituzionali esercitate entro il territorio della Repubblica[4][45] (ma non di delega poiché la supplenza è adoperata ope legis[46]).
Proprio in ragione del carattere discrezionale di questa fattispecie di supplenza, non sempre è adoperata quando il presidente è in visita di stato all'estero, ma solo per taluni viaggi ufficiali di lunga durata o di particolare distanza.[47]
Interpretazioni
Sebbene l'istituto sia stato definito dalla prassi, la dottrina giuridica ha posto degli interrogativi. Infatti il decreto presidenziale del 1980 del presidente Pertini individua il viaggio all'estero come un caso di impedimento temporaneo secondo il primo comma dell'art. 86, e tuttavia circoscrive i poteri del supplente:
«Esercizio temporaneo di funzioni del Capo dello Stato da parte del Presidente del Senato
[...]
La supplenza prevista dall'articolo 86, primo comma, della Costituzione delle funzioni del Presidente della Repubblica è esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato [...][L 11]»
Nel caso in cui si consideri dunque la supplenza per viaggio all'estero come un impedimento temporaneo, come secondo l'interpretazione riportata dal decreto presidenziale, l'impedimento sarebbe circoscritto alle funzioni che il Presidente esercita in relazione alle attività istituzionali interne allo Stato italiano.[4]
Esistono comunque più interpretazioni: secondo una prima tesi, ad oggi preferita dalla prassi, è possibile separare il complesso dei compiti presidenziali anche nell'ipotesi che alcuni di essi possano essere svolti dal Presidente titolare, e dunque è legittimo l'istituto della supplenza per viaggio all'estero; secondo la tesi opposta invece la supplenza « abbraccia l'intera competenza dell'ufficio », e quindi « il compimento diretto di un atto da parte del Presidente pone automaticamente fine alla supplenza... ».[48]
Dimissioni del Presidente della Repubblica
Il caso delle dimissioni del Presidente della Repubblica in carica è una delle fattispecie previste dal secondo comma dell'art. 86 (impedimento sede vacante). In questa occasione, il presidente del Senato supplisce il presidente della Repubblica uscente assumendo le funzioni di presidente supplente fino al giuramento del nuovo presidente eletto dal Parlamento in seduta comune.
Tuttavia, non sempre alle dimissioni del presidente della Repubblica il presidente del Senato gli subentra: non vi è infatti la supplenza nel caso di dimissioni di cortesia del presidente uscente, che presenta spontaneamente le proprie dimissioni in modo tale da favorire l'insediamento del successore già eletto.[N 8] L'ultimo esempio di ciò risale al 2006, quando Carlo Azeglio Ciampi si dimise anticipatamente per permettere l'insediamento Giorgio Napolitano.[49]
Rappresentò una peculiarità invece l'elezione a Capo dello Stato di Francesco Cossiga. In quella occasione, il presidente Pertini presentò le proprie dimissioni in modo tale da favorire l'insediamento del successore Cossiga, presidente del Senato al momento dell'elezione. In quanto presidente del Senato dunque Cossiga assunse l'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica in qualità di presidente supplente fino al giorno del proprio stesso giuramento.[7][L 12]
La supplenza nella prassi costituzionale
Impedimento temporaneo e per viaggio all'estero
Presidenza Segni
Nel caso della malattia del Presidente Segni,[N 9] la sussistenza dell'impedimento temporaneo è stata accertata dal Consiglio dei ministri ed in seguito dal concerto dei Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei ministri. L'inizio della supplenza è stato comunicato alle istituzioni mediante un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale.[L 7]
Presidenza Saragat
Nel primo caso di supplenza per viaggio all'estero, in occasione del viaggio in Canada, Australia e Stati Uniti del Presidente Giuseppe Saragat del 1967, il Capo dello Stato ha inviato al Presidente del Senato una lettera, controfirmata dal Presidente del Consiglio e comunicata al Presidente della Camera, in cui ha constatato le condizioni per ricorrere alla supplenza secondo il primo comma dell'art. 86 della Costituzione.
Anche in questo caso l'inizio della supplenza è stato comunicato alle istituzioni mediante un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale, col titolo "Esercizio temporaneo di funzioni del Capo dello Stato da parte del Presidente del Senato".[L 9]
Presidenza Leone
Sotto la presidenza di Giovanni Leone non è mai stato fatto ricorso all'articolo 86 della Costituzione. Esso fu adoperato solo dopo le dimissioni volontarie del presidente.
Sotto le presidenze Scalfaro, Ciampi e Napolitano i decreti presidenziali per viaggio all'estero ritornano sul modello delineato da Pertini, ossia privi delle premesse « Sentito il Consiglio dei Ministri » e « Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri »[L 16][L 17][L 18] e dunque del concorso governativo.
Presidenza Mattarella
Sotto la presidenza di Sergio Mattarella, in carica dal 2015 e riconfermato per un secondo mandato nel 2022, non è mai stato fatto ricorso alla supplenza prevista dall'articolo 86 della Costituzione.
Dimissioni del Presidente della Repubblica
In tutti i casi di dimissioni dei Presidenti della Repubblica, volontarie prima della scadenza del mandato o di cortesia, l'attuazione dell'articolo 86 della Costituzione con l'avvio della supplenza da parte del Presidente del Senato in carica è stata ufficializzata attraverso comunicati della Presidenza del Consiglio dei ministri.[L 8][L 12][L 19][L 20][L 21][L 22]
Ufficio e insegne
Stendardi del presidente supplente (a sinistra) e del presidente della Repubblica (a destra) a confronto
La sede del presidente supplente della Repubblica è palazzo Giustiniani a Roma, la cui sala della Costituzione ne è l'ufficio.[50]
Proposte di norme di attuazione e di riforme costituzionali
In Assemblea Costituente fu posto il problema di quale fosse l'organo preposto ad accertare l'impedimento, quando all'approvazione dell'articolo sulla supplenza del Presidente della Repubblica[N 10] fu proposto dal deputato Amerigo Crispo un emendamento che prevedeva: «Il giudizio sull'impedimento di cui al comma precedente è devoluto all'Assemblea Nazionale», ossia al Parlamento in seduta comune. Ciò nonostante l'emendamento non fu approvato.[9]
Durante la III legislatura, il 15 gennaio 1962, il deputato Francesco Cossiga presentò la proposta di legge n. 3555 "Norme sul mandato, sulle dimissioni e sulla supplenza del Presidente della Repubblica", che al Capo II intendeva razionalizzare l'istituto della supplenza del presidente della Repubblica integrando la norma costituzionale attraverso la legge ordinaria.[52] La proposta tuttavia non fu esaminata dalla Commissione alla quale era stata assegnata, e al termine della legislatura decadde.[53]
Durante la IV legislatura, mentre era presidente supplente Cesare Merzagora durante l'impedimento del presidente Segni, i deputati del PSIUPLuzzatto, Cacciatore, Pigni, Angelino, Franco Pasquale presentarono una nuova proposta di legge, la n. 1664 "Norme di attuazione dell'articolo 86 della Costituzione". La nuova proposta prendeva spunto dalla proposta Cossiga, proponendosi a differenza di essa di regolare l'applicazione del solo art. 86. Tale proposta tuttavia seguì il destino della precedente, non venendo mai esaminata e decadendo al termine della legislatura.[54]
La Commissione bicamerale D'Alema, nella sua proposta di riforma della Parte Seconda della Costituzione, aveva previsto che la dichiarazione dell'impedimento permanente del Presidente della Repubblica fosse appannaggio di un collegio composto dai presidenti del Senato, della Camera e della Corte costituzionale con voto unanime. Nella stessa commissione, il gruppo di Forza Italia avanzò la proposta di creare la figura del Vicepresidente della Repubblica con le funzioni di presidente supplente, mentre alcuni emendamenti di singoli parlamentari proponevano che fosse il solo presidente della Corte costituzionale ad accertare l'impedimento.[55] A seguito del fallimento della bicamerale, le proposte furono abbandonate dalle forze politiche.
Unico caso di supplenza per impedimento fisico del presidente. Antonio Segni fu colpito da trombosi che lo costrinse a dimettersi il 6 dicembre 1964.[L 7]
«L'organo costituzionale « Presidente della Repubblica », inteso il termine « organo» in senso oggettivo e soggettivo, come binomio inscindibile formato dall'ufficio - ossia dal complesso unitario di funzioni obiettivizzate - e dalla persona fisica preposta all'ufficio ed agente, presenta i caratteri della continuità. [...] Nello stesso ordine di esigenza funzionale si pone l'istituto della supplenza, mediante il quale, attraverso il fenomeno del subentrare d'una altra persona nella posizione del titolare, è garantita l'effettività dell'esercizio dei poteri presidenziali.»
«La dottrina inquadra la supplenza fra gli istituti che tendono a garantire l'esigenza della continuità della vita dello Stato: più precisamente, individua nella supplenza l'istituto che assicura la continuità dell'organo Presidente della Repubblica nella forma della supplenza di persona, secondo le condizioni e i modi previsti dall'articolo 86 Cost.
Di particolare rilievo si dimostra, per la configurazione dell'istituto, l'imputazione della supplenza del Presidente della Repubblica al tipo di supplenza di persona e non all'altro di supplenza di organo e la maggioranza della dottrina appare concorde in tal senso.»
^Secondo Carlo Gessa ad esempio la supplenza del Presidente del Senato è da riferirsi «all'organo in senso oggettivo, all'ufficio presidenziale astrattamente inteso» piuttosto che alla persona del Presidente della Repubblica. Vedi Gessa, p. 58
«è da ritenere si tratti di attribuzione di funzioni a titolo personale (sia pure determinata da una particolare qualifica) e non per oggettivo rapporto interorganico », e tuttavia sostiene che in mancanza del Presidente del Senato « dovrà assumere temporaneamente la Presidenza della Repubblica uno dei vicepresidenti del Senato, secondo l'ordine (interno) di precedenza...»
( Ferruccio Pergolesi, Diritto costituzionale, Padova, 1962, pp. 377-378.)
^Guarino fa notare come l'interpretazione in senso restrittivo dei poteri del supplente derivi anche dalle modalità di elezione del Presidente del Senato (mentre il Presidente della Repubblica, organo super partes, è eletto dal Parlamento integrato dei delegati regionali, il Presidente del Senato è appunto eletto dal solo Senato della Repubblica)
«[...] si potrà accettare l'opinione che il Presidente del Senato in veste di supplente è da porsi sullo stesso piano del Gabinetto dimissionario o del Presidente della Repubblica e delle Camere durante i periodi di prorogatio (art. 61 e 85 Cost.) [...]»
«Il Presidente della Repubblica Supplente riceve in udienza On. Prof. Francesco COSSIGA, Presidente del Consiglio dei ministri: per comunicare la decisione del Governo di rassegnare le dimissioni. Il Presidente della Repubblica Supplente ha preso atto di tale comunicazione riservando ogni decisione in merito al Capo dello Stato, On. Sandro Pertini, in visita di Stato all'estero.»
«La prima fattispecie è quella che la dottrina definisce come « impedimento », la seconda è la « vacanza » nella quale sono ricompresi anche i casi di impedimento permanente.
Così BOZZI (op. cit., pag. 29) scinde le due situazioni (anche se poi afferma, come vedremo, che esse non si distinguono né per la disciplina unitaria che le regola, né per le conseguenze, né per i poteri del supplente):
« ... nella prima... la supplenza si opera sede plena..., nella seconda la supplenza si opera sede vacante ».
La maggiore attenzione della dottrina è rivolta alla individuazione delle caratteristiche dell'impedimento, nelle distinte categorie di impedimento permanente o impedimento temporaneo, alla problematica conseguente per il relativo accertamento, alla procedura della dichiarazione e ai poteri del supplente.»
^ Francesco Furlan, Articolo 86, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa e G.E. Vigevani (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, II, Bologna, Il Mulino, 2021, p. 171, ISBN8-8152-9222-5.
«L’impedimento temporaneo all’esercizio delle funzioni si configura in presenza di una situazione di inabilità fisica o psichica estranea alla volontà del titolare che diminuisca, per un periodo di tempo breve e in modo reversibile, la capacità lavorativa specifica del Capo dello Stato, inibendo l’ordinario espletamento del mandato: si pensi ad una malattia invalidante o ad un ricovero ospedaliero per sottoporsi ad intervento chirurgico in anestesia totale (altre ipotesi, come quella del sequestro, sembrano irrealistiche)»
«8 AGOSTO — Si discute vivacemente sulla sostituzione temporanea o permanente di Segni. Uomini politici e costituzionalisti in ferie ritornano precipitosamente a Roma. Le condizioni di Segni sono «stazionarie», non ci sono complicazioni. Si sa che la paralisi ha colto la parte destra colpendo movimenti e la parola [...] 11 AGOSTO — i medici, su richiesta del governo e dei presidenti delle Assemblee, stendono il bollettino ufficiale atteso già da tre giorni: Segni è «impedito» nello svolgimento delle sue funzioni. [...] Il Consiglio del ministri (inaugurando una procedura abbastanza arbitraria che è stata ripresa anche ieri) prende atto per primo del comunicato. Con procedura altrettanto improvvisata e ritenuta dai più arbitraria non le Camere ma il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Camere chiedono a Merzagora di assumere la carica di Capo dello Stato «supplente».»
«Gronchi fu il primo presidente italiano a compiere viaggi all'estero [...]. Prima della visita [negli Stati Uniti], si pose per la prima volta la questione della supplenza presidenziale. Non volendo cedere neppur provvisoriamente i suoi poteri al presidente del Senato Merzagora, suo vecchio rivale, Gronchi nominò una commissione ad hoc che consegnò le proprie conclusioni molti mesi dopo.»
«[...] Lo stesso BARILE invece (ibidem) esclude la possibilità della supplenza per il viaggio all'estero in forma ufficiale, definendo « perfettamente convincenti » gli argomenti addotti in tal senso dalla dottrina in occasione del viaggio del Presidente Gronchi in Nord America.»
«Inseriscono il viaggio all'estero tra le cause di impedimento
e di supplenza, anche [...] MORTATI [...], il quale precisa che il viaggio non impedisce totalmente l'esercizio delle funzioni presidenziali, ma che volta per volta spetta al Capo dello Stato (e in caso di dissenso al Governo) valutare l'opportunità o meno di dar luogo alla supplenza.»
«La supplenza, secondo l’opinione più probabile, può essere anche parziale: è il caso verificatosi in occasione dei viaggi all’estero del Capo dello Stato [...]»
«Una proposta di legge sulla materia fu presentata alla Camera dei deputati il 15 gennaio 1962 dall'onorevole Cossiga (atti parlamentari, III Legislatura, n. 3555); ma essa non fu neppure esaminata dalla Commissione a cui era stata assegnata in sede referente, e decadde con il termine della legislatura.»
«La riforma costituzionale affida al Presidente della Camera il ruolo di Supplente del capo dello Stato, promuovendo tale organo al rango di seconda carica dello Stato»
«La dottrina amministrativa descrive la supplenza come la sostituzione temporanea nell'esercizio delle funzioni del titolare di un organo o di un ufficio in caso di impedimento, assenza o temporanea vacanza, da parte di un altro soggetto»
Tuttavia già il costituzionalista Giuseppe Guarino sottolineava come il diritto costituzionale abbia regole proprie che lo distinguono dagli altri campi di studio del diritto:
«Per i rapporti tra diritto costituzionale e diritto amministrativo è da ripetere oggi quel che alcuni decenni fa si disse per i rapporti tra diritto amministrativo e diritto privato: la materia costituzionale ha esigenze proprie, diverse da quelle di ogni altro campo del diritto, dispone di un corpo di norme proprie, utilizza istituti speciali che non trovano riscontro in altri settori normativi.»
^Era inizialmente previsto che le funzioni di supplente fossero devolute al « Presidente dell'Assemblea Nazionale », ossia del Parlamento in seduta comune. Il Presidente dell'Assemblea Nazionale, secondo l'art. 60 del progetto di Costituzione del 31 gennaio 1947, avrebbe dovuto essere, a rotazione, il presidente di una delle due Camere:
«La Presidenza dell'Assemblea Nazionale è assunta per la durata di un anno, alternativamente, dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente della Camera dei Senatori»
^Gli impedimenti giuridici permanenti del Presidente della Repubblica possono essere ad esempio la decadenza dalla carica o la perdita di uno dei criteri di eleggibilità sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 84
^L'attuale testo costituzionale reca la disposizione in merito alla supplenza del Presidente della Repubblica all'articolo 86, ma al tempo della discussione in oggetto in seno all'Assemblea Costituente l'articolo era l'82. Vedi anche Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana (PDF), su legislature.camera.it, 1947, p. 20 del documento.
^abcComunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri sull'esercizio temporaneo di funzioni del Capo dello Stato da parte del Presidente del Senato, G.U. n. 195 del 10-08-1964
^abcComunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri sull'esercizio temporaneo di funzioni del Capo dello Stato da parte del Presidente del Senato, G.U. n. 227 del 9-09-1967
^Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri sull'esercizio temporaneo di funzioni del Capo dello Stato da parte del Presidente del Senato, G.U. n. 227 del 9-09-1967
Carmelo Carbone, Sull'art. 86 comma II della Costituzione: malattia del Capo dello Stato e supplenza, in Democrazia e diritto, vol. 5, 1964, pp. 361-368.
Fiammetta Salmoni, L'art. 86 della Costituzione, su Associazione Nazionale Magistrati | LA MAGISTRATURA, 27 luglio 2022. URL consultato il 14 ottobre 2023.
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This article does not cite any sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Manhattan Beach Boulevard – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2007) (Learn how and when to remove this template message) Manhattan Beach BoulevardManhattan Beach Boulevard in Manhattan Beach, CALength5.3 mi (8.5 km)Width6 lanesLocationLos Angeles Co...
Качмарі село Качмарі Країна Україна Область Львівська область Район Яворівський район Громада Новояворівська міська громада Основні дані Засноване 1399 Населення 94+ Площа 5,07 км² Густота населення 18,54 осіб/км² Поштовий індекс 81091 Телефонний код +380 3259 Географічні �...
ميثرا يقتل الثور الميثرائية، وتُعرف أيضًا بالأسرار الميثرائية، هي ديانة رومانية باطنية ترتكز على الإله ميثرا. تأثر هذا الدين بعبادة الإله الزراداشتي ميثرا، لكن الميثراس الإغريقي رُبط بتصور مميز جديد، ويُناقش مستوى الاستمرارية بين الممارسة الفارسية والغريكورومانية.[1&...
Nota: Para o desenhista de histórias em quadrinhos, veja Ivo Milazzo. Coordenadas: 38° 13' N 15° 14' E Milazzo Comuna Localização MilazzoLocalização de Milazzo na Itália Coordenadas 38° 13' N 15° 14' E Região Sicília Província Messina Características geográficas Área total 24 km² População total 29 792 hab. Densidade 1 241 hab./km² Altitude 1 m Outros dados Comunas limítrofes Barcellona Pozzo di Gotto...
Das Logo des Europäischen Auswärtigen Dienstes Der Europäische Auswärtige Dienst (EAD; englisch European External Action Service, EEAS) ist eine Institution zur Unterstützung des Hohen Vertreters der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik,[1] dem er unterstellt ist. Die genaue Organisation regelt ein Beschluss des Rates der EU vom 26. Juli 2010.[2] Personell setzt sich der Dienst zusammen aus mindestens 60 Prozent EU-Beamten und -Bediensteten (nach der Gr...
«Бий першим» Студійний альбомВиконавець «W.H.I.T.E»Дата випуску 2007Записаний 2007Жанр хард-рокТривалість 38 хв.Хронологія «W.H.I.T.E» Попередній «Megawhite»(2010) Наступний «Бий першим» — перший студійний альбом українського гурту «W.H.I.T.E», який було презентовано у 2007 році. Композиції
شون بي كارول معلومات شخصية الميلاد 17 سبتمبر 1960 (63 سنة) توليدو، أوهايو الإقامة ماديسون، ويسكنسن مواطنة الولايات المتحدة[1] عضو في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، والأكاديمية الوطنية للعلوم الحياة العملية المدرسة الأم جامعة واشنطن في سانت ل�...
Miskolc tramway networkTwo trams on Széchenyi streetOperationLocaleMiskolc, HungaryOpen10 July 1897 (1897-07-10)StatusOpenRoutes2Operator(s)MVV Rt.(1897–1954)and MDV Rt.(1905–1906)MKV / MVK Rt. / MVK Zrt.(1954–)InfrastructureTrack gauge1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) standard gaugePropulsion system(s)ElectricityElectrification600 V DC overheadDepot(s)1 (Szondi György utca)Stock31 Škoda 26TStatisticsTrack length (total)18 km (11 mi)Route len...
Province of Italy Province in Sardinia, ItalyProvince of South SardiniaProvinceThe provisional seat. Coat of armsMap highlighting the location of the province of South Sardinia in ItalyCountry ItalyRegion SardiniaCapital(s)Carbonia (provisional)Comuni107Government • Extraordinary administratorMario MossaArea • Total6,530 km2 (2,520 sq mi)Population (31 July 2017) • Total354,554 • Density54/km2 (140/sq mi)Time z...
HesperosuchusПеріод існування: пізній тріас, 220 млн р. т. PreꞒ Ꞓ O S D C P T J K Ꝑ N ▼ Hesperosuchus agilis Біологічна класифікація Царство: Тварини (Animalia) Тип: Хордові (Chordata) Клас: Плазуни (Reptilia) Надряд: Crocodylomorpha Рід: †HesperosuchusColbert, 1952 Вид: †H. agilis Біноміальна назва †Hesperosuchus agilisColbert, 1952 Hesperos...
هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (سبتمبر 2022) شرامشتاينه الصخريةمعلومات عامةجزء من سويسرا السكسونية البلد ألمانيا تقع في التقسيم الإداري باد شانداو السلسلة الجبلية جبال الإلبه الحجرية الرملية الإحداث
Religión en Israel en 2019[1] Gráfico no disponible temporalmente debido a problemas técnicos. Judaísmo 74.2% Islam 17.8% Irreligión 4% Cristianismo 2% Drusismo 1.6% Otra 0.4% Devotos judíos orando frente al Muro de las Lamentaciones La situación de la religión en Israel es singular: se trata del úni...
American actor This article is an orphan, as no other articles link to it. Please introduce links to this page from related articles; try the Find link tool for suggestions. (March 2022) Nicholas MassonNicholas Masson in 2016BornNicholas James Masson (1996-08-07) August 7, 1996 (age 27)Hudson, New HampshireEducationPoint Park UniversityOccupation(s)Actor, dancer, singer, teacherYears active2006–presentKnown forNewsies the MusicalChitty Chitty Bang Bang The Prom Nicholas James...
This article relies largely or entirely on a single source. Relevant discussion may be found on the talk page. Please help improve this article by introducing citations to additional sources.Find sources: Colin James and the Little Big Band II – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (June 2017) 1999 studio album by Colin JamesColin James and the Little Big Band IIStudio album by Colin JamesReleased26 January 1999Recorded1998GenreJump blue...
Ancient Buddhist Mahavihara OdantapuriPhotograph of the old ruined gate of the fort at Bihar Sharif in Bihar, taken by Joseph David Beglar in the 1870s. The fort is believed to have been part of the Odantapuri university.Shown within IndiaShow map of IndiaOdantapuri (Bihar)Show map of BiharLocationBihar, IndiaCoordinates25°11′49″N 85°31′05″E / 25.197°N 85.518°E / 25.197; 85.518TypeCentre of learningHistoryFounded8th–9th century CEAbandoned13th century CEE...
2017 video game 2017 video gameAngry Birds EvolutionDeveloper(s)Chimera EntertainmentPublisher(s)Rovio EntertainmentSeriesAngry BirdsEngineUnityPlatform(s)iOS, AndroidReleaseJune 15, 2017Genre(s)Puzzle, Role-playing game Angry Birds Evolution, later renamed to Angry Birds Evolution 2020 and currently Angry Birds Evolution 2022, is a free-to-play 3-D turn-based role-playing puzzle game that was released worldwide by Rovio Entertainment on June 15, 2017. The game plays similar to Angry Birds Ep...
Former Tolled 400-series highway in Ontario Highway 412West Durham LinkHighway 412 highlighted in redRoute informationMaintained by Ministry of Transportation of OntarioLength8.9 km[1][2] (5.5 mi)History Proposed 1990s Opened June 20, 2016[3] Major junctionsSouth end Highway 401 in WhitbyMajor intersections Regional Highway 2 Regional Road 4 Highway 7North end Highway 407 in Whitby LocationCountryCanadaProvinceOnta...
Species of bird Yellow-billed honeyeater Conservation status Least Concern (IUCN 3.1)[1] Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Aves Order: Passeriformes Family: Meliphagidae Genus: Gymnomyza Species: G. viridis Binomial name Gymnomyza viridis(Layard, 1875) The yellow-billed honeyeater (Gymnomyza viridis), also known as yodeling giant honeyeater or chattering giant honeyeater, is a species of bird in the family Meliphagidae. It ...